Autorità AntitrustDal 21 aprile scorso, i clienti H3G stanno ricevendo il seguente SMS: “Dal 24/5 cambiano le condizioni di MMS, chiamate internazionali, Segreteria Tel. e Ti Ho Cercato. Info e disattivazione dei servizi su www.tre.it/3info”.

Abbiamo già illustrato in un nostro precedente articolo, cosa cambierà dal 24 maggio e quali saranno le nuove tariffe attuate da H3G.

L’impatto economico prevedibile sulle tasche dei clienti Tre potrebbe ammontare a circa 70 milioni di € al mese (940 milioni l’anno) complessivi in spese aggiuntive, considerando un utilizzo medio per cliente di una sola chiamata alla segreteria telefonica al giorno e un solo SMS del servizio “Ti Ho Cercato” al mese. Situazione non certo incoraggiante, vista la contingenza economica corrente.

La nostra associazione Bastabollette ritiene che la pratica commerciale posta in essere da Tre sia  da ritenersi scorretta ai sensi del vigente Codice del Consumo.

Innanzitutto perchè viola l’art. 65 del Codice del Consumo, come modificato dal decreto Legislativo 21/2014, che recita:

Prima  che  il  consumatore  sia  vincolato  dal  contratto  o dall’offerta, il  professionista [l’operatore ndr] chiede  il  consenso  espresso  del consumatore  per  qualsiasi  pagamento   supplementare   oltre   alla remunerazione concordata per l’obbligo  contrattuale  principale  del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite  che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento”.

Ovvero l’operatore telefonico ha l’obbligo di chiedere il consenso al consumatore prima di attivare un servizio a pagamento supplementare rispetto al piano tariffario scelto. Solo dopo che il consumatore ha dato il consenso il servizio può essere attivato. Se il procedimento avviene al contrario, cioè viene automaticamente attivato il servizio senza il consenso, l’operatore viola la legge e il consumatore ha diritto al rimborso.

In secondo luogo l’articolo 26, lettera f) del Codice del Consumo chiarisce che: “Sono considerate in ogni caso aggressive  le  seguenti  pratiche commerciali [… ] esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma  che  il consumatore non ha richiesto risulti accertato che il professionista pretenda il pagamento immediato o differito dei predetti servizi senza che il consumatore li abbia richiesti”.

Il sopracitato articolo descrive un’azione da considerarsi appunto “aggressiva” ai sensi della normativa vigente sulla liceità delle pratiche commerciali e pertanto assolutamente vietata. L’art. 26 infatti sancisce la scorrettezza dell’atteggiamento dell’operatore telefonico che pretenda il pagamento di un servizio a tariffazione aggiuntiva rispetto al normale piano telefonico senza che questo sia stato richiesto esplicitamente dal consumatore. Nel nostro caso Tre non potrebbe pretendere, ad esempio, il pagamento di 0,20 centesimi a chiamata della segreteria telefonica se quel servizio (a pagamento) non è stato esplicitamente richiesto dall’utente.

Dunque, nel momento in cui i servizi, prima forniti gratuitamente, diventano poi a pagamento, è necessaria e indispensabile l’adesione spontanea alla modifica tariffaria.  L’imposizione a carico del consumatore di un costo per una nuova prestazione, mai concordata o che prima era erogata in modalità gratuità, è da ritenersi illecita e, pertanto, vietata.

Per questi motivi l’associazione Bastabollette ha depositato oggi all’Antitrust un esposto contro H3G chiedendo l’intervento da parte dell’Autorità Garante, conformemente a quanto già deciso dalla stessa in occasione delle azioni simili attuate nel corso del 2014 da Vodafone e Telecom. A tal proposito, nel marzo 2015, l’Autorità Antitrust ha sanzionato i due principali operatori telefonici Tim e Vodafone per aver violato le medesime norme in materia di contratti del Codice del Consumo, irrogando irrogato una multa di 400mila euro a Telecom e una di 500mila a Vodafone per aver adottato pratiche commerciali scorrette in occasione della trasformazione dei servizi di reperibilità: “Lo sai” e “Chiamaora” per Tim e “Chiamami” e “Recall” per Vodafone, da servizi a titolo gratuito a servizi a pagamento.

Al momento possiamo solo attendere di sapere come l’Autorità Garante deciderà di agire nei confronti di Tre Italia. Eppure, le eventuali sanzioni che l’Antitrust vorrà infliggere appaiono del tutto inadeguate alla gravità ed entità delle operazioni commerciali di cui si discute. Qualche centinaio di migliaio di € di multa, infatti, non può che scomparire, di fronte all’enormità delle cifre introitate dagli operatori in conseguenza di ogni singolo aumento tariffario (vedi il calcolo fatto all’inizio dell’articolo).

Nel frattempo, però, una buona notizia: tutti coloro che sono vincolati ad un contratto di 24 o 30 mesi con H3G e che non intendono accettare il nuovo piano tariffario, sappiano che entro il 21 maggio possono recedere dal contratto senza pagare nessuna penale, basta utilizzare il Modulo Speciale realizzato dai nostri esperti legali. Se però il il contratto a suo tempo stipulato prevedeva l’acquisto a rate del terminale dovranno essere comunque versate le rate restanti per completare l’acquisto dello smartphone.

Se hai difficoltà a seguire la procedura di disattivazione o se vuoi maggiori informazioni in base alla tua esperienza personale, scrivici inserendo il tuo messaggio all’interno del form a destra di questa pagina, scrivendo ad aiuto@bastabollette.it oppure contattandoci sulla nostra Pagina Facebook. Se lo vorrai potremo offrirti la nostra assistenza gratuita. Oppure commenta semplicemente il post qui sotto e condividi la tua esperienza con altri lettori.