Ti è mai capitato di prenotare un viaggio diverso tempo prima e di doverlo poi annullare all’ultimo minuto per un imprevisto? Se hai stipulato un’assicurazione con l’agenzia, che copra l’annullamento del viaggio, non avrai problemi per recuperare in fretta la somma sborsata per il viaggio. Ma che cosa succede quando l’assicurazione non è stata sottoscritta? Le cose effettivamente si complicano, e riavere indietro i soldi versati per un viaggio mai fatto diventa più complesso.

Se ci sei già passato raccontaci la tua esperienza e i motivi che ti hanno portato a dover disdire il viaggio e a richiedere il rimborso volo per malattia. Scrivici usando il modulo che trovi qui; possiamo aiutarti, gratuitamente, ad ottenere il rimborso volo per malattia.

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Ottenere il rimborso volo per malattia

La possibilità di essere rimborsati in caso di annullamento improvviso del viaggio esiste, anche se non abbiamo sottoscritto nessuna assicurazione per l’annullamento. Per esempio, quando siamo costretti a disdire il viaggio per motivi di salute o per fatti sopravvenuti che esulano dalla nostra volontà, possiamo ottenere il rimborso, come previsto dal Codice del Turismo. Questo codice, infatti, oltre a tutelarci nei casi di ritardo volo o volo cancellato ci viene incontro anche in casi come questo.

Cosa prevede il Codice del Turismo

Secondo il Codice del Turismo (D.Lgs. 23.5.2011 n. 79, Codice del Turismo), infatti, il consumatore può annullare un viaggio e avere un rimborso senza pagare alcuna penale se l’annullamento è dovuto alle cause di cui sopra. Questo anche quando non ha stipulato nessuna assicurazione con l’agenzia. Nello specifico, tra i fatti non imputabili alla volontà del consumatore, troviamo un’improvvisa malattia o un lutto. In questi casi tutte le somme devo essergli restituite. Nulla di nuovo, perché, come abbiamo visto, il rimborso è previsto proprio dal Codice del turismo. C’è però una novità; secondo una sentenza del tribunale di Torino, anche quando i fatti imprevedibili che sopraggiungono al momento della prenotazione del viaggio non colpiscono noi, ma un nostro congiunto, La compagnia aerea è tenuta ugualmente a rimborsare il viaggio non fruito.

Si tratta di impedimenti derivati dalla malattia o dal ricovero di un congiunto; senza arrivare a casi estremi come un lutto o una grave malattia, pensiamo ad esempio ad un infortunio che potrebbe colpire un nostro congiunto, come un incidente domestico, un arto rotto, o qualsiasi evento che nella pratica ci impedisca di partire e lasciare sola questa persona. Altre volte è possibile avere il rimborso anche per la revoca delle ferie, per esempio quando a causa di un lutto o di una malattia è un nostro collega a doversi assentare e dunque per necessità aziendali siamo costretti a rinunciare a ferie e viaggio.

La sentenza del Tribunale di Torino

Il caso che ha reso possibile il rimborso senza assicurazione anche quando l’imprevisto sopraggiunto riguarda un congiunto è avvenuto a Torino, nel 2013. Una coppia in procinto di partire per il viaggio di nozze si è trovata costretta a disdire il viaggio per via di un ictus che aveva colpito la madre della sposa. La donna, divorziata e sola, non poteva fare a meno della presenza dell’unica figlia. La coppia, dopo aver immediatamente richiesto all’agenzia il rinvio del viaggio, ha successivamente richiesto l’annullamento dello stesso e ha sollecitato la restituzione delle spese. Solo allora, a fronte del rifiuto dell’agenzia, la coppia ha deciso di agire per vie legali.

Ma vediamo insieme cosa dice la sentenza del Tribunale di Torino, ord. ex art. 702-bis c.p.c. Del 2.10.2014.

“L’art. 36, lett. d) del D. Lgs. N. 79/2011 – cosiddetto codice del turismo – stabilisce che i pagamenti in conto prezzo sono versati a titolo di caparra, ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento di controparte. Nel caso di specie il ricovero in ospedale della madre di […], pochi giorni prima della partenza, per ictus cerberi con afasia motoria costituisce indubbiamente fatto sopraggiunto non imputabile ai ricorrenti, che giustifica il recesso dal contratto e dà diritto alla restituzione del prezzo. Né Alpitour potrebbe trattenere il 90% delle somme versate a titolo di penale. […] Per quanto sopra esposto Alpitour spa va condannata a restituire ai ricorrenti la somma di €. 5.941,78, oltre interessi legali dal 3.10.2013, data di ricevimento della lettera di messa in mora, al saldo.”

Come ottenere il rimborso

Per i giudici dunque, tutti gli eventi che abbiamo citato rientrano nella definizione di “fatto sopraggiunto, non imputabile”; in questi casi il consumatore ha tutto il diritto di riavere la somma versata senza pagare una penale.

Se hai dovuto annullare il tuo viaggio per cause non imputabili alla tua volontà, puoi ottenere il rimborso volo per malattia senza alcuna penale. Se rientri tra le ipotesi che abbiamo citato o vorresti avviare le pratiche per chiedere il rimborso non esitare a contattarci. Puoi utilizzare il modulo che trovi qui in basso, uno dei nostri operatori di contatterà e ti aiuterà a risolvere il problema.

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Dove trovare modulo per il rimborso online

Ovviamente puoi anche tentare di ottenere il rimborso da solo, senza alcuna assistenza qualificata (di avvocati o associazioni di tutela di consumatori).

Devi semplicemente compilare il modulo che puoi trovare sul sito internet della tua compagnia aerea. Qui sotto trovi i link ai moduli delle principali compagnie operanti in Italia:

Un’avvertenza importante: le probabilità di successo con le richieste fai-da-te sono piuttosto basse. Sono infatti richieste conoscenze legali approfondite e le compagnie tendono ad approfittarsi delle situazioni in cui sanno di avere a che fare con un utente non addetto ai lavori.

Il lato positivo è che anche nel caso il tuo reclamo venga respinto, sei sempre in tempo a chiedere l’assistenza qualificata di professionisti (come i legali della nostra associazione). Quindi non demordere e insisti! Alla fine otterrai quanto ti spetta di diritto.