contratto non richiesto enel gas

 

Ci sono pervenute numerose segnalazioni di utenti che si sono visti recapitare le bollette del gas da un gestore diverso da quello abituale, come nella segnalazione di Marcello:

Diversi anni fa ho attivato una utenza per la fornitura di gas con l’operatore “Baiengas.” Fino all’inizio del 2010 ho avuto ho regolarmente ricevuto le bollette (che ho pagato).
All’inizio del 2010 la Baiengas comincia a non mandare più bollette. Insospettito ho chiamato la Baiengas, che mi dice di pazientare in quanto a breve sarebbe subentrato un nuovo gestore, che avrebbe ripreso la fatturazione, ma non mi dissero quando.
Intanto, dal 2 aprile 2011 ho chiuso il locale disdetto tutte le utenze, eccetto quella del gas perché non sapevo ancora chi era il nuovo gestore. Da allora, non ho mai ricevuto alcuno comunicazione o fattura dalla nuova società, fino al novembre 2012, quando mi vedo recapitare una mega fattura di conguaglio da oltre 600 €.

 

Il caso descritto da Marcello è frequentissimo ed è inquadrato dalla legge come “fornitura non richiesta” e cioè appunto come un contratto che il cliente non ha mai richiesto nè autorizzato in alcun modo.

Comunque la legge consente in questi casi alcuni strumenti tutela che, se usati tempestivamente, possono fornire una certa protezione al consumatore.

Vediamo in che consistono questi strumenti.

Autorità per l’energia elettrica e il gas, ha emanato la delibera n.153/2012/R/COM che prevede per i contratti conclusi a distanza (telefono o internet) l’obbligo per il venditore (gestore) di  inviare al cliente finale una lettera di conferma, la quale dovrà:

  1. essere inviata al domicilio del cliente finale assicurando la registrazione della data di consegna al vettore incaricato della consegna al cliente finale;
  2. informare il cliente finale che al venditore risulta stipulato un contratto di fornitura con il cliente finale medesimo, indicando il servizio oggetto del contratto e l’indirizzo di fornitura;
  3. specificare che il contratto di cui alla lettera b)sostituirà quello in base al quale il cliente finale è attualmente fornito, indicando la data di avvio dell’esecuzione del contratto riportata nel contratto;
  4. indicare l’offerta commerciale oggetto del contratto stipulato, specificando che si tratta di un’offerta di mercato libero;
  5. indicare la data, il luogo e le modalità di stipulazione del contratto;
  6.  indicare un recapito per richiedere informazioni o inoltrare un reclamo;
  7. indicare la data di consegna della comunicazione alvettore incaricato della consegna al cliente finale;

Tutto questo per garantire che il cliente non possa ricevere una attivazione involontaria o non propriamente illustrata e comunicata.
In ogni caso il cliente che ritenga di essere stato oggetto di un contratto o di una attivazione non richiesta può inviare, anche tramite una associazione di consumatori, un reclamo per contratto non richiesto al venditore non richiesto immediatamente dopo aver avuto conoscenza del contratto o dell’attivazione non richiesta e comunque non più tardi di 30 giorni solari dalla data in cui ne ha avuto conoscenza
La data in cui il cliente ha avuto conoscenza del contratto o dell’attivazione non richiesta è:
a) il decimo giorno solare successivo alla data in cui il venditore ha consegnato la lettera di conferma al vettore incaricato della consegna al cliente finale;
b) qualora la lettera di conferma non risulti inviata, la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto.
In sintesi questo reclamo fa scattare un obbligo di risposta entro 40 giorni e, se vi sono i presupposti, un obbligo di ripristino (anche dal punto di vista economico, con l’applicazione di tariffe agevolate per il periodo del trasferimento all’operatore non richiesto) della situazione precedente al contratto non richiesto.

Molte volte in passato è intervenuta l’Antitrust a sanzionare alcune pratiche commerciali scorrette ai limiti della truffa.

Ad esempio:

 

  •  sono stati riscontrati casi di contratti senza la firma dell’utente o con firma falsa;
  •  è emerso che gli utenti hanno ricevuto informazioni false o ambigue sulle caratteristiche dell’offerta e sulle conseguenze del passaggio al regime di mercato libero, o ad altro operatore.
  •  sono stati verificati ostacoli al diritto di recesso/ripensamento degli utenti, per cui l’utente anche quando intendeva recedere o annullare il contratto, gli veniva di fatto impedito.
  • sono state segnalate registrazioni vocali false.

Un bel mix di pratiche illegali non c’è che dire!
Il motivo di tutto ciò, come avevo già scritto qui è piuttosto semplice: purtroppo i contratti vengono proposti e fatti firmare spesso da società di telemarketing senza scrupoli per le quale il compenso è su base provvigionale (più contratti fanno “firmare”, più guadagnano.
E si sa che queste società di telemarketing adottano condotte aggressive, anzi spregiudicate, pur di far firmare il maggior numero possibile di contratti.

Tanto spregiudicate che persino le istituzioni hanno dovuto muoversi ufficialmente a tutela dei poveri bistrattati clienti istituendo il Registro Pubblico delle Opposizioni dove i consumatori importunati da chiamate “moleste” possono registrare la propria utenza telefonica e non dover più subire la frustrazione di dover sopportare innumerevoli insopportabili telefonate commerciali non richieste.

Almeno in teoria! 🙂

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