licenziamento

Cominciamo con questo post una serie di approfondimenti sul tema del licenziamento e dei ricorsi di lavoro, questione ahimè alquanto attuale e urgente data la grave congiuntura economica dovuta all’impatto della pandemia.

Affrontiamo innanzitutto il tema del licenziamento individuale, strutturandolo in una serie di domanda e risposte sugli aspetti rilevanti (FAQ).

Prima però un’informazione importante: se hai bisogno di informazioni o assistenza legale su questo argomento, contattaci subito con il modulo qui sotto. Un nostro avvocato si metterà subito a tua disposizione.

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 1. QUALI SONO I TIPI DI DI CONTRATTO DI LAVORO INTERESSATI DAL LICENZIAMENTO?

I tipi di di contratto di lavoro interessati dal licenziamento sono due:

1.1 IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO,  ossia il contratto di lavoro a termine che ha durata prestabilita e per cui alla scadenza prevista il rapporto di lavoro cessa automaticamente.

1.2 IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, ossia contratto di lavoro senza previsione di un termine e senza durata prestabilita. il rapporto di lavoro dura fino a quando si verifica una causa di cessazione del contratto.

2. QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI LICENZIAMENTO in relazione al tipo di contratto di lavoro?

2.1 Nel contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro puo’ licenziare il lavoratore solo per giusta causa (ossia solo per una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro).

2.2 Salvo specifiche eccezioni, nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro puo’ licenziare il lavoro o per giusta causa (ossia per una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro) oppure per giustificato motivo (ad es. soppressione del posto di lavoro, etc.).

3. Quali sono i requisiti formali del licenziamento?

3.1 il licenziamento deve essere intimato e comunicato dal datore di lavoro al lavoratore per iscritto (es. con lettera raccomandata a.r.) altrimenti e’ inefficace. In alcuni casi e’ stato ritenuto valido anche il licenziamento intimato dal datore di lavoro via email / messaggio di whatsapp / chat.

3.2 La comunicazione del licenziamento deve contenere la manifestazione della volonta’ del datore di lavoro di porre fine al rapporto di lavoro e l’indicazione dei motivi alla base della volonta’ di cessare il rapporto di lavoro. Una volta che i motivi del licenziamento sono stati comunicati dal datore di lavoro, il datore di lavoro non puo’ modificarli.

4. Come funziona il preavviso nel licenziamento?

4.1 Se il licenziamento e’ per giusta causa (ossia per una causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro), il datore di lavoro non e’ tenuto al preavviso ed il rapporto di lavoro cessa con la comunicazione del licenziamento.

4.2 Se il licenziamento e’ per giustificato motivo, il datore di lavoro e’ tenuto al preavviso, per cui, una volta comunicato il licenziamento, il rapporto di lavoro non cessa immediatamente ma dopo il decorso di un determinato periodo di tempo stabilito dalla contrattazione collettiva (ccnl). Durante il cd. periodo di preavviso il lavoratore e’ obbligato a prestare l’attivita’ lavorativa ed ha diritto alla relativa retribuzione. 

4.2.1 Il datore di lavoro puo’ dispensare il lavoratore dal lavorare durante il periodo di preavviso. In tal caso il rapporto di lavoro cessa con la comunicazione del licenziamento ed il datore di lavoro e’ tenuto a pagare al lavoratore la cd. indennita’ sostitutiva del preavviso ossia la retribuzione che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato durante il periodo di preavviso.                                                       

5. Come si impugna il licenziamento ?

5.1 Se il lavoratore vuole contestare il licenziamento, il lavoratore deve:

(i) impugnare il licenziamento per iscritto entro 60 giorni dalla data in cui il licenziamento e’ stato comunicato;

(ii) entro i successivi 180 giorni il lavoratore deve proporre ricorso al tribunale del lavoro o proporre un tentativo di conciliazione / arbitrato;

(iii) in caso di rifiuto della richiesta di conciliazione / arbitrato o in caso di mancato accordo, il ricorso al tribunale del lavoro deve essere proposto entro i successivi 60 giorni.

5.2 in mancanza di quanto sopra, il lavoratore decade dalla possibilita’ di impugnare il licenziamento / l’impugnazione del licenziamento diviene inefficace.

6. Quale tutela puo’ essere richiesta dal lavoratore in caso di licenziamento nullo / invalido / illegittimo?

Se il licenziamento e’ viziato, il lavoratore puo’ aver diritto, a seconda di una serie di elementi (es. tipo di vizio del licenziamento, requisiti dimensionali del datore di lavoro ossia numero di lavoratori occupati dal datore di lavoro,  data di assunzione del lavoratore licenziato, etc.) alla:

reintegrazione nel posto di lavoro; 

oppure

riassunzione;

e/o

risarcimento del danno.

7. Cause di lavoro – a quanto ammontano le spese vive

A parte gli onorari dell’avvocato, è previsto il pagamento di un contributo unificato, proporzionale al valore della causa.
E’ prevista l’esenzione dal pagamento del contributo unificato per le cause di lavoro se il lavoratore ha un reddito annuo inferiore ad € 35.240,04 (soglia soggetta a rivalutazione periodica).