autorità indaga su telecom vodafone sky fastweb

Questa indagine proprio nessuno se l’aspettava, poiché riguarda delle compagnie telefoniche “al di sopra di ogni sospetto”… o forse no?

L’Autorità Garante delle Concorrenza ha aperto cinque istruttorie sul teleselling (vendite tramite telefono): nei confronti dei principali operatori di telefonia e pay tv in Italia (qui il comunicato stampa dell’Autorità).

Le indagini riguardano le modalità con le quali vengono proposti e conclusi, al telefono, i contratti di telefonia fissa e mobile e dei servizi televisivi a pagamento.

Si ipotizza una possibile violazione delle nuove norme introdotte nel 2014 che richiedono speciali requisiti e garanzie per gli utenti per la validità delle vendite ( e dei contratti) fatti al telefono. Più sotto trovate una sintesi delle norme che ci interessano e al link seguente il documento di sintesi dell’Autorità.

Sono in corso ispezioni nelle sedi delle società oggetto dell’indagine a Roma e Milano, con l’aiuto della Guardia di Finanza.

Il fenomeno è aggravato dal fatto che il pubblico Registro delle Opposizioni, cioè quella lista  di numeri telefonici alla quale ogni cittadino può iscriversi e che dovrebbe impedire alle società di chiamare i numeri iscritti per proposte commerciali, non funziona, sulla base delle segnalazioni di utenti che riscontriamo.

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Qui di seguito riportiamo per comodità le novità introdotte nel 2014 a tutela dei consumatori:

 

1) Mai più costi nascosti e ‘trappole’ su Internet
Oroscopi, ricette, suonerie e giochi elettronici non potranno più essere pubblicizzati come ‘gratis’ salvo poi nascondere costosi abbonamenti mensili o settimanali. I consumatori dovranno infatti confermare esplicitamente di avere compreso che l’offerta è a pagamento. Il decreto stabilisce che se l’ordine deve essere effettuato azionando un pulsante o un link e questi devono indicare in modo inequivocabile che con tale click il consumatore si obbliga a pagare una somma di danaro.In caso contrario, il consumatore non è vincolato al contratto o all’ordine e, dunque, non è obbligato a pagare.
2) Contratti telefonici validi solo dopo la firma
In base al decreto, per i contratti a distanza che vengono conclusi per telefono l’impresa deve
confermare l’offerta al consumatore che è vincolato solo dopo averla firmata o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma elettronica. In caso disservizi, la conferma da parte del professionista deve avvenire prima dell’erogazione del servizio stesso.In ogni caso, è previsto che il servizio non venga prestato (inclusa la fornitura di acqua, gas o elettricità, o teleriscaldamento) nei 14 giorni validi per il recesso a meno che il consumatore non richieda esplicitamente la prestazione del servizio stesso.
3) Prezzi trasparenti e comprensivi di tutte le voci
I venditori dovranno chiarire il costo totale del prodotto o servizio offerto, comprensivo di qualsiasi
extra. I consumatori non dovranno pagare costi aggiuntivi se non sono stati espressamente informati
dei costi stessi prima di inviare l’ordine
4) 14 giorni per ripensarci
Il tempo a disposizione per esercitare il diritto di recesso nel caso di vendite a distanza (su internet, via telefono ma in genere fuori dal negozio) aumenta da 10 a 14 giorni. Si arriva a un anno e 14 giorni se il venditore non ha adeguatamente informato il consumatore sull’esistenza del diritto stesso. Il decreto stabilisce le informazioni standard che devono essere fornite al consumatore, con un modello allegato (vedi allegato A). In caso di violazione degli obblighi informativi il consumatore non deve sostenere neppure il costo diretto di restituzione dei beni
5) Rimborsi più veloci in caso di recesso
Se il consumatore cambia idea ed esercita il diritto di recesso, dovrà ricevere il rimborso di quanto
pagato entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per acquistare il
bene o il servizio. I costi di spedizione saranno comunque a carico del venditore mentre saranno a carico del consumatore i costi di restituzione.
6) Modello standard per il recesso
Per esercitare il diritto di recesso il consumatore potrà utilizzare un modello standard, valido per tutti i paesi europei, allegato al decreto (vedi allegato B) ma sarà valida qualsiasi altra forma di espressione
della volontà di recedere
7) Informazioni chiare sui costi della restituzione della merce
Se il venditore vuole addebitare al consumatore i costi della restituzione del bene conseguente
all’esercizio del diritto di recesso deve informarlo sull’esistenza dei costi stessi indicando il costo
massimo. In mancanza di tali informazioni le spese di restituzione saranno a carico del venditore.
8) I contratti esclusi
La nuova normativa non si applica ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali per lavori di riparazione o manutenzione, se il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista e se l’importo non supera i 200 euro. Non si applica inoltre ad alcune tipologie di contratto come i contratti di credito al consumo, ai contratti a distanza di servizi finanziari, alla multiproprietà, ai contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale – tra cui i notai -, ai contratti turistici.
9) I poteri dell’Autorità
Il decreto attribuisce all’Autorità gli stessi poteri istruttori e sanzionatori previsti per le pratiche
commerciali scorrette: l’Antitrust potrà dunque comminare sanzioni fino a 5 milioni di euro alle imprese che non rispettano la nuova normativa.