L’operatore TRE, oggi, è lo specialista del c.d. “telefonino a rate”, ovvero l’inclusione di costosi smartphone nel piano tariffario prescelto, pagati a rate con un anticipo una tantum di importo variabile.

In questo modo tutti possono permettersi appetibili device di ultima generazione che spesso – visti i costi elevati – non potrebbero acquistare. Salvo poi scoprire che lo smartphone “a zero euro” in realtà può risultare salatissimo. Vediamo perché.

Dopo i contenuti portale tre e altre magagne in seno alla compagnia italo-cinese, quest’oggi cercheremo, infatti, di chiarire le modalità di restituzione di tale importo, che spesso avvengono in una forma particolarmente onerosa per il cliente, o non avvengono affatto, per i vari ostacoli frapposti da Tre alla restituzione dell’anticipo.

Prima di spiegarti l’inghippo, ti offriamo, se ne hai bisogno, la nostra assistenza senza costi per aiutarti a recuperare l’anticipo che anche tu non riesci ad ottenere da Tre. Basta compilare il modulo qui di seguito e attendere il ricontatto di un nostro operatore, che ti spiegherà come potrai procedere:


Veniamo ora a svelare come Tre si può rifiutare di pagarci i nostri soldi versati in anticipo all’acquisto del telefonino. Come sappiamo, il vincolo che H3G ci impone è quello dei 30 mesi. All’atto della sottoscrizione del contratto, inoltre, il cliente è chiamato a versare un importo a titolo di deposito cauzionale, con promessa di restituzione alla scadenza del vincolo indicato sopra.

La natura di quest’anticipo non viene chiarita nei vari documenti che il rivenditore rilascia a seguito dell’acquisto, né viene specificata tra le pagine del sito ufficiale del gestore. Solo in seguito ad esplicita richiesta, il servizio clienti Tre si limita a precisare che il cliente ha sì diritto alla restituzione di tale importo alla scadenza del vincolo di 30 mesi, ma solo in 12 rate mensili, per giunta liquidate sotto forma di credito a partire dal mese solare successivo alla scadenza dei termini vincolanti!!!

A questo punto, sono due gli scenari preoccupanti che si aprono per i clienti H3G, che siano prossimi alla naturale scadenza contrattuale o ancora imbrigliati nel vincolo imposto dall’operatore:

  • Se ho rispettato il vincolo contrattuale di 30 mesi, sono vincolato per ulteriori 12 mesi?
  • Se ho rispettato il vincolo contrattuale ma voglio cambiare operatore o dare disdetta dal contatto subito dopo la scadenza del vincolo, rischio di perdere l’anticipo versato?

Nel primo caso, la risposta ufficiale di TRE sarebbe sì. Se vuoi che H3G ti restituisca l’anticipo, dovrai mantenere il tuo contratto per altri 12 mesi e incassare 12 rate di pari importo sul credito telefonico, erogate sotto forma di sconto!

Nel secondo caso, invece, il gestore dovrebbe riconoscere l’intero importo versato all’atto della disdetta, anche se non mancano i problemi riscontrati dagli utenti che vogliono dare disdetta a seguito della scadenza del vincolo.

Secondo quanto testimoniato da un utente del gruppo Facebook 3 Italia/Wind: Problemi e denunce, H3G si sarebbe rifiutata di riconoscere l’intero anticipo a seguito della scadenza del vincolo. Ecco l’SMS ricevuto dall’utente:

“Il prossimo mese maturerai il diritto all’accredito di traffico per l’anticipo pagato per il tuo smartphone. Per averlo clicca qui: sdcf.tre.it/sv/?id=299” (qui trovi un nostro post dedicato all’inghippo del sdcf tre)

L’SMS è confermato anche del regolamento TRE, che conferma la dilazione del rimborso in 12 mesi (qui il regolamento), a partire dal mese solare successivo alla scadenza del vincolo:

“Se previsto dall’offerta sottoscritta, dal mese successivo al termine di cui all’articolo 5.1, nel caso di Tieni, Tre si obbliga a riconoscere al Cliente – che non sia moroso – l’importo iniziale, o quota parte dell’importo iniziale, come indicato dall’offerta commerciale, corrisposto per il suo acquisto. Tale riconoscimento avverrà in traffico aggiuntivo erogato in 12 mensilità di pari importo: a tale scopo, a seguito dell’invio di apposita comunicazione da parte di Tre prima del termine di scadenza del contratto, il cliente è tenuto ad acconsentire all’erogazione di detto traffico aggiuntivo ovvero optare per la fruizione di altra offerta commerciale proposta da Tre. Il traffico aggiuntivo sarà utilizzabile entro la fine del mese solare di erogazione, e non potrà essere trasferito in caso di portabilità del numero”.

 

Convinto di non voler sottostare a un ulteriore vincolo di 12 mesi, l’utente ha deciso di presentare reclamo e rivolgersi al Co.Re.Com della sua Regione (qui il post in cui spiega la procedura adottata).

Grazie all’istanza presentata al Co.Re.Com, l’utente è riuscito a ottenere l’intera somma che H3G gli aveva negato, riuscendo così a svincolarsi dal contratto con il gestore.

Tuttavia le cose stanno cambiando. La TRE adesso sta insistendo nel voler riconoscere il rimborso dell’anticipo versato solo tramite rate mensili, forte del fatto che il cliente accetta questa modalità, riportata nelle attuali condizioni generali.

La nostra associazione, tuttavia, riesce a ottenere indietro l’anticipo versato a H3G, quando questi ammonta a circa 50 €. Se anche tu hai rispettato il vincolo di 30 mesi, ma il gestore ti nega il diritto al rimborso dell’anticipo (anche a rate), oppure il gestore ti nega il diritto a vederteli riconosciuti in un unica soluzione, invia un reclamo scritto (qui un esempio di modulo) nel quale richiedi che ti venga corrisposta l’intera somma spettante (a rate o in un’unica soluzione, a seconda).

Qualora il gestore non risponda al reclamo o lo faccia in maniera non soddisfacente, ti invitiamo a contattarci tramite il form che trovi cliccando sul pulsante Assistenza Gratuita oppure inviando una mail ad aiuto@bastabollette.it.

 

Differente il discorso sull’anticipo UMTS, che è un’altra forma di anticipo corrisposta dal cliente e che, per ammissione dello stesso contratto H3G, va corrisposta con bonifco o assegno entro 90 giorni dalla naturale scadenza del contratto. Ecco il punto 15.2 del contratto che ne parla:

“Le garanzie eventualmente richieste al Cliente sono indicate nei Piani Tariffari. Tuttavia in caso di irregolarità e/o ritardi nei pagamenti e/o superamento del limite di traffico massimo consentito, “3” avrà diritto di richiedere al Cliente un adeguamento delle garanzie prestate. In conformità alla normativa vigente, qualora a seguito di tale richiesta il Cliente non dovesse ottemperare nei termini indicati, 3 si riserva il diritto di sospendere il servizio ai sensi del successivo art.18.3. All’atto della risoluzione o cessazione del contratto per qualunque motivo, ed a seguito del completo versamento da parte del Cliente delle somme dovute a “3”, ivi comprese quelle spettanti ai gestori esteri per il traffico internazionale, “3” provvederà a restituire al Cliente le somme versate a titolo di anticipo sui Servizi UMTS entro 90 (novanta) giorni dalla risoluzione o cessazione del contratto tramite bonifico o mediante assegno di traenza che verrà inviato al domicilio del Cliente, o tramite accredito in fattura. Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo nei confronti del Cliente, “3” potrà rivalersi sulle suddette somme”