Un tap sullo schermo, una telefonata o la semplice navigazione sul sito dell’operatore: con questi semplici passi, è possibile attivare qualsiasi abbonamento a linee telefoniche o pay tv.

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La batosta è dietro l’angolo, quando si decide che da quell’abbonamento vogliamo recedere. Alle moderne modalità di attivazione, si contrappongono scartoffie da compilare e documenti da inviare per dare disdetta, rigorosamente via raccomandata A/R (qui puoi trovare i nostri moduli di disdetta personalizzati per ogni operatore).
Perché le compagnie telefoniche si ostinano a complicare l’esistenza dei propri utenti? Una risposta vera non c’è, anche se sembrerebbe verosimile una volontà – peraltro nemmeno ben nascosta – di rendere più difficoltosa la via del recesso dalla linea telefonica.

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L’asimmetria contrattuale, che già abbiamo denunciato in altre occasione su questo blog, si configura come una netta disparità tra l’esercizio di un diritto del soggetto forte (nel nostro caso, la compagnia telefonica), a scapito di un soggetto debole (l’utente).

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Vi parliamo oggi delle modalità di disdetta offerte da Vodafone e Tre. Sembra non ci siano vie di scampo nemmeno in questo caso.

Se TIM e Fastweb, come già abbiamo documentato, non si sganciano dalla raccomandata A/R. L’inchiesta condotta da DDAY, però, fa emergere un nuovo scenario che riguarda la disdetta dalla linea Vodafone.

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A quanto pare, se ci serviamo della barra di ricerca del sito, scopriamo che potrebbe essere possibile una disdetta online. Il sospetto è stato confermato da un’operatrice Vodafone, che ha risposto alle domande poste in chat dallo staff di DDAY.

Con Vodafone è quindi possibile disdire online, anche se non viene specificato apertamente nelle Condizioni Generali di Contratto, dove si menziona solamente la raccomandata A/R.

Parliamo ora di H3G, meglio nota come Tre. La confusione sovrana della compagnia telefonica italiana emerge dalle modalità di disdetta personalizzate in base al contratto. Nelle Condizioni Generali di Contratto, compare ancora la famigerata raccomandata A/R, ma spunta anche la possibilità di poter utilizzare “altri mezzi ritenuti equipollenti”. Il riferimento è chiaramente alla PEC, che ha il medesimo valore della raccomandata con ricevuta di ritorno.

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Sarebbe tutto più semplice se Tre specificasse a quale indirizzo PEC inviare la disdetta, invece no. Si può inviare il recesso via PEC, ma dobbiamo prenderci la briga di andare a cercarlo. L’indirizzo PEC per inviare la disdetta è quindi questo: servizioclienti133@pec.h3g.it.

Non finisce qui, per la Tre. Altro contratto, nuove Condizioni Generali che lo regolano. Se nel primo caso veniva citata la raccomandata con avviso e simili, in questo nuovo estratto le modalità di trasmissione del recesso scompaiono completamente. Il cliente potrebbe quindi, in linea del tutto teorica, avvalersi di qualsiasi mezzo di comunicazione a lui congeniale. Raccomandata A/R, PEC, fax o telefonata al call center: è davvero così semplice?

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Nemmeno una riga a specificare quali canali di disdetta sono consentiti: le Condizioni Generali di Contratto dicono tutto e il contrario di tutto.

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Colpisce, invece, la restrizione sulle modalità di disdetta consentite per contratti a distanza, che torna a essere vincolata alla raccomandata A/R, nonostante basti spesso un solo click per attivarli.

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Oltre a essere un sistema datato e – per certi versi – molto lento, quello della raccomandata A/R è un procedimento che comporta costi e disagi per gli utenti che intendono dare disdetta. Tempi e costi legati alle raccomandate con avviso sono soprattutto di natura pratica. Ecco perché questo canale di disdetta è dispendiosa per gli utenti:

  • Il primo aspetto da non sottovalutare quando si inizia a pensare di dare disdetta, è la produzione di documenti da inoltrare al proprio gestore.  Stampe, fotocopie e scartoffie varie da inserire in buste apposite per la raccomandata A/R non hanno solo un costo in termini di denaro, ma rappresentano un grosso dispendio in termini di tempo;
  • Da tenere in considerazione, i costi per invio della raccomandata, spesso non inferiori a 5 €;
  • Altro problema delle disdette con raccomandata sono i tempi di attesa. L’operatore non riceve immediatamente la richiesta, per cui, oltre ad attendere i tempi previsti dalle Condizioni Generali di Contratto (fissate in 30 giorni), dobbiamo anche aspettare che la domanda di disdetta arrivi a destinazione. Come conseguenza di queste attese, vi è quella assai diffusa di dover pagare per un servizio di cui non si intende usufruire. I 30 giorni di tempo comportano la fatturazione di almeno una bollette in più, emessa dopo la disdetta non ancora portata a termine;
  • Il fattore psicologico gioca invece un ruolo fondamentale nella scelta di recedere dal contratto oppure no. Costi e tempi di disdetta scoraggiano molti degli utenti che avevano deciso di dare disdetta, con un costo economico non indifferente che incide sulle tasche dei consumatori.

Questo scenario di restrizioni e vincoli sembra suggerire che non vi sia alcuna via d’uscita per gli utenti e che i gestori non possano praticare altri canali di ricezione delle disdette. La raccomandata A/R non è e non può essere l’unico canale valido per esprimere la propria volontà di recedere dal contratto.

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Un esempio concreto è quello di Vodafone, che offre la possibilità di recedere dalla propria area riservata, ma anche quello di molte realtà ben avviate, come i provider di musica in streaming. Vi abbiamo già parlato di Deezer e Spotify, che già si sono attrezzati per recepire le disdette dal contratto tramite l’Area Fai da Te.

Ciò che più fa riflettere è sicuramente l’aspetto asimmetrico della questione. Se il gestore, che sia Tre o Vodafone, è legittimato a comunicare lo scioglimento del contratto con una semplice mail, l’utente è invece costretto alla trafila della raccomandata A/R, che peraltro non sempre viene gestita nei tempi promessi.

Recente il caso di TIM, già Telecom Italia, che proprio in questi giorni ha concesso la disdetta senza costi per Modifiche Unilaterali del Contratto.

Le recenti disposizioni della compagnia ex monopolizzata fanno pensare che i gestori utilizzino due pesi e due misure nello stabilire le modalità di accesso alla disdetta.

Per la richiesta di disattivazione canonica, continua a essere ammessa la raccomandata A/R, mentre in caso di recesso per Modifiche Unilaterali del Contratto, è concessa la comunicazione via fax. Compagnie telefoniche comunque lontane anni luce dalla modernità delle disdette online chiare e semplici – a differenza di quella camuffata di Vodafone – messe a disposizione dai provider di musica in streaming.

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