Vi è mai capitato di acquistare in un negozio, pagare e ricevere la chiamata del rivenditore che pretende altro denaro con la minaccia di sequestrarvi quanto appena comprato? Ebbene, questo è ciò che sta accadendo a numerosi abbonati Sky che, anno per anno, vedono lievitare il canone pattuito per Modifica Unilaterale del Contratto.

foto sky aumenta il canone

Tutto quello che ti interessa è sapere come dare disdetta a Sky? Continua a leggere perchè troverai molte informazioni al riguardo.

Contro ogni aspettativa, gli adeguamenti colpiscono anche gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento con pacchetto annuale, pagato in anticipo. Tra aumenti e minacce di interruzione del servizio, la condotta di Sky ha ormai preso un piega che ha fatto infuriare gli utenti, sul piede di guerra già da qualche tempo.

Le testimonianze sono molteplici. Vi presentiamo oggi il caso di Mario. L’utente, appena sposato, ha deciso di sottoscrivere un abbonamento Sky al costo di 39 € per i primi 9 mesi, per poi passare alla tariffa che prevedeva un costo di 49 € al mese. Dopo due mesi dalla sottoscrizione del contratto, Mario riceve una fattura, nella quale la Compagnia comunica un aumento di 2 €. A questo punto, l’utente chiama il call center per ricevere informazioni. L’operatore sfodera quindi l’art. 3.3 delle Condizioni Generali di Contratto, nel quale si legittima una rimodulazione tariffaria per importi inferiori al 10% dell’ammontare del canone mensile.

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.

Mario, però, vorrebbe conoscere anche l’altro lato della medaglia. È vero che l’art. 3.3 delle condizioni generali di contratto SKY prevede le modifiche contrattuali unilaterali, ma è altrettanto vero che non chiarisce se, come e quando il cliente può rifiutare tale aumento, disdire e passare ad altro gestore. L’utente segue quindi le indicazione che legge in fattura e sceglie di recedere entro 30 giorni dalla notifica di aumento. Mario invia una raccomandata A/R al Servizio Clienti Sky, in cui manifesta l’intenzione di recedere. Qualche giorno dopo, l’utente viene ricontattato da un addetto al call center, il quale comunica l’illegittimità della disdetta e il pagamento di una somma pari a 150 € a titolo di penale. Ecco il messaggio dell’utente:

Il 30 agosto, io e mia moglie, appena sposati, abbiamo sottoscritto un abbonamento Sky con l’offerta di 39 €/mese fino al 31 maggio tutto compreso e poi 49 €/mese per i successivi 3 mesi. Con la fattura di ottobre, dopo soli 2 mesi quindi, riceviamo comunicazione che da novembre ci sarà un aumento di 2 € mensili. Chiamo l’operatore e mi viene risposto che è diritto di Sky apportare aumenti fino al 10% dell’importo dell’abbonamento (art. 3.3 del contratto)! A parte il fatto che noi abbiamo sottoscritto l’abbonamento in virtù dell’offerta che ci era stata proposta e non mi sembra lecito, una volta accettata, che questa possa essere modificata, ma l’art. 3.3 del contratto dice sì che Sky puo’ apportare aumenti e che oltre il 10% l’utente può disdire il contratto, ma non dice il contrario, e cioè che un aumento del canone, e quindi una modifica unilaterale del contratto, al di sotto del 10% preclude la possibilità per l’utente di disdire se non incorrendo in pesanti penali. Detto ciò, dopo inutili richieste di chiarimento ai call center e minacce di penali, ho deciso di disdire entro i 30 giorni dalla loro comunicazione con A/R, non tanto per i 2 € ma per principio. Dopo la mia raccomandata comunque, sono stato contattato da un operatore il quale mi ha comunicato che la mia disdetta è illecita e mi verranno addebitati oltre 150 € di spese per recesso anticipato con il rischio di un’azione legale. Secondo voi sono tenuto al pagamento delle spese richieste da Sky o il mio recesso è legittimo? Grazie!

E’ lecito tutto ciò? Come si deve comportare Mario? Vediamolo insieme.

Le norme che tutelano il consumatore in caso di aumenti tariffari

La rimodulazione tariffaria di Sky è purtroppo divenuta appuntamento annuale al quale gli utenti non vogliono abituarsi.

E fanno proprio bene a non abituarsi, visto che le norme previste dal legislatore a loro tutela sono molteplici e variegate.

Cominciamo a esaminare l’art. 70 comma 4 del Codice Comunicazioni elettroniche che recita come segue:

Gli abbonati hanno diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di proposta di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono avvisati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo, del loro diritto a recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.

Dunque il c.d. “aumento tariffario” altro non è se non una Modifica Unilaterale del Contratto che, in base alla norma appena richiamata, deve avvenire a seguito di adeguate comunicazioni agli utenti, con un preavviso non inferiore ai 30 giorni.

Il diritto di recesso, che in questo caso si espleta entro 30 giorni dalla comunicazione degli aumenti, è una forma di tutela del Consumatore che – di fronte alla decisione unilaterale del fornitore del servizio di modificare le condizioni contrattuali originariamente accettate – ha il diritto di revocare il contratto.

In altre parole: il venditore ha diritto alla modifica unilaterale del contratto, ma deve informare il consumatore in maniera trasparente e completa.

Il consumatore, d’altro canto, una volta ricevute queste informazioni, può valutare la proposta ed, eventualmente, esprimere il suo “no” a dette modifiche, attraverso l’esercizio del diritto di recesso, entro 30 giorni dalla comunicazione.

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Può accadere, peraltro, che il venditore non comunichi per tempo o in maniera adeguata le Modifiche Unilaterali del Contratto. Oppure, le modifiche vengono comunicate in maniera trasparente e completa, ma non viene specificata la possibilità di recedere e i tempi per avvalersi di questo diritto. Se, ad esempio, Sky non comunicasse in maniera adeguata le Modifiche al Contratto o non specificasse le modalità per esercitare il diritto di recesso, non sarebbe legittimata a pretendere alcun aumento sul canone.

E in effetti, in caso di violazione dell’articolo 70, si aprirebbe per il consumatore la possibilità di contestare tali aumenti, ricorrendo ai vari strumenti a sua disposizione che vediamo tra un attimo.

È già successo parecchie volte, infatti, che la violazione delle garanzie dell’articolo 70 ha portato il Garante a comminare sanzioni pesanti agli operatori inadempienti (come la decisione PS973 dell’AGCM del 2009) e vari Corecom nazionali a riconoscere l’illegittimità della condotta di SKY, condannando la stessa a rifondere l’utente delle somme in più pagate in seguito all’aumento illegittimo (si veda ad esempio la delibera 14 del 2010 del Corecom Calabria).

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Ancora, numerosi Corecom hanno riconosciuto importanti indennizzi agli utenti, in quanto gli operatori non sono stati capaci di provare di aver adeguatamente preavvisato l’utente della rimodulazione tariffaria, dei suoi reali contenuti, e della possibilità di recedere dal contratto. Ad esempio, si legga la delibera del Corecom Lazio n. 14 del 2011:

“Non avendo provato di aver comunicato, nel caso specificamente individuato dalla presente controversia, alla parte istante la modifica tariffaria nei termini previsti dall’art. 70 comma 4, l’operatore ha di fatto negato al cliente la possibilità di valutare la propria convenienza ad esercitare il diritto di recesso e, se del caso, di scegliere altro operatore ed altre tariffe corrispondenti, in concreto, alle proprie caratteristiche ed abitudini di utente telefonico. E non rileva, a tale fine, neppure la stessa ammissione da parte dell’utente di aver ricevuto l’SMS informativo e del quale contesta, per l’appunto, la totale inefficacia rispetto alle finalità di tutela del consumatore contemplate dal citato art.70, comma 4 del Codice delle Comunicazioni. Si ritiene pertanto, sotto questo profilo, che la condotta dell’operatore non sia stata conforme agli obblighi normativi previsti, e, a fronte di tale inadempimento, spetta all’utente un indennizzo per la lesione del diritto di scelta/recesso del contraente-consumatore effettivamente concretizzatasi a seguito dei fatti descritti.” 

Anche il Corecom Basilicata ha giudicato illegittimi, e quindi non dovuti, gli aumenti imposti unilateralmente da SKY (Clicca qui per il testo integrale della decisione).

Oltre all’art.70 troviamo pure altre norme a tutela del Consumatore, come l’art. 20, 21, 22 e 33 del Codice del Consumo.

Se l’articolo 20 vieta le pratiche commerciali scorrette, volte a trarre in inganno o indurre in errore l’utente, l’art. 21 entra nel merito delle azioni ingannevoli, mentre l’art. 22 approfondisce il caso delle omissioni ingannevoli. Vediamoli uno per uno.

L’art. 20, comma 2, del Codice del Consumo recita come segue:

  1. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
  2. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.

L’art. 20 stabilisce quando una pratica può essere definita scorretta e quindi vietata. Sono pratiche commerciali scorrette quelle che vanno contro la corretta diligenza professionale, ovvero non corrispondono alla normale competenza e correttezza che il Consumatore si aspetta dal Venditore. Il concetto di diligenza professionale rientra in un discorso molto ampio, nel quale rientrano sia le competenze tecniche, sia la lealtà del professionista nei confronti del consumatore. L’articolo 20 è stato chiamato in causa molte volte dall’Autorità per inchiodare i fornitori di servizi alle loro responsabilità, e condannarli a pesanti sanzioni , come nel caso della decisione PS973, richiamato più sopra.

Un altro articolo molto interessante per la protezione del consumatore che voglia difendersi dai continui aumenti SKY è l’articolo 21, che approfondisce il tema delle pratiche commerciali scorrette ed entra nel merito delle azioni ingannevoli, ovvero quelle pratiche che contengono informazioni false riguardanti una serie di elementi diversi, indicati nell’articolo.

In generale, sono azioni ingannevoli quelle mirate a trarre in errore il Consumatore. La lettera g dell’articolo 21 stabilisce anche che il Consumatore, vittima di azioni ingannevoli, ha diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, secondo le modalità esplicate nell’art. 130 del Codice del Consumo.

Ed ecco le parti che ci interessano dell’articolo 21:

  1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
  2. a) l’esistenza o la natura del prodotto;
  3. b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
  4. d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
  5. g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice.

L’art. 22, invece, tratta delle omissioni ingannevoli e, in tema di diritto di recesso, il consumatore è tutelato dall’comma 4, lettera e:

  1. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:
  2. e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

Come abbiamo anticipato, l’art. 22 specifica quali siano le pratiche commerciali scorrette di tipo omissivo. In generale, si parla di omissione ingannevole se il Venditore nasconde delle informazioni al Consumatore, utili a una scelta d’acquisto consapevole. Nel caso d’invito all’acquisto, la più frequente tra le pratiche commerciali, la norma specifica quali siano le informazioni considerate rilevanti. In particolare, sottolinea l’esistenza di un diritto di recesso per tutti i prodotti per i quali sussista questo diritto.

Ovviamente, nel caso che ci interessa, l’operatore violerebbe la legge laddove omettesse di avvisare con chiarezza e trasparenza il cliente sulla possibilità di recedere dal contratto, in caso di aumenti tariffari.

L’art. 33 del Codice del Consumo, infine, individua le clausole c.d. “vessatorie” ovvero quelle parti del contratto che risultano talmente ingiuste e onerose da essere considerate nulle, quindi come il contratto non le contenesse affatto.

Tra le altre ipotesi, sono considerato vessatorie (e quindi nulle) quelle condizioni del contratto che consentono “al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”.

Perciò, l’operatore può procedere all’aumento del canone stabilito, purché sul contratto compaia una clausola che ne specifichi non solo la facoltà di aumento ma anche i motivi in presenza dei quali avverrà questo aumento.

Ecco cosa dice in particolare l’art. 33:

  1. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.

La modifica unilaterale del contratto è quindi concessa solamente se il gestore giustifica già nel contratto i motivi di tali aumenti. La lettera m e o del comma 2 dell’art. 33 del Codice del Consumo vanno lette contestualmente l’una all’altra, come se si sommassero.

Se il gestore aumenta il prezzo del canone, ha facoltà di farlo solamente se ne giustifica i motivi nel contratto. In caso di aumento, il venditore deve anche specificare la possibilità dell’utente di avvalersi del diritto di recesso, specificando tempi e modalità.

Rimodulazione Tariffe: come evitare gli aumenti con il recesso dal contratto

Dunque, alla luce di tutte le norme esaminate sopra, Sky può aumentare legittimamente le sue tariffe? La risposta è: sì, ma solo a condizione che Sky rispetti le numerose norme a tutela del Consumatore. Quindi, in considerazione della normativa esaminata in questo articolo, come può l’utente tutelarsi in caso di aumenti del canone Sky? Ecco alcuni punti di massima da seguire, per cercare di tenersi al riparo dalle “fregature”:

  1. Leggi con attenzione tutte le norme indicate in questo articolo e domandati se Sky non abbia seguito qualcuna delle prescrizioni di legge. Se ritieni che ci sia stata qualche “mancanza”, procedi ai punti successivi;
  2. Invia un reclamo scritto a Sky, indicando le norme che secondo te sono state violate. Conserva copia della ricevuta di invio.
  3. Invia un modello UG al Corecom della tua Regione, segnalando l’illeggittimità dell’aumento e chiedendo che venga dichiarato illegittimo;

3)    Paga tutte le fatture che ricevi, scorporando però l’importo dell’aumento, e indicando chiaramente nel reclamo il calcolo fatto per lo scorporo.

4)    Segnala l’accaduto all’AGCOM, tramite compilazione e inoltro del modello D , via posta, fax o per via telematica.

5) Segnala l’accaduto anche all’Antitrust, tramite il suo apposito modello di reclamo.

6)    Attendi  l’esito dei vari reclami.

7) Se i reclami non dovesse avere esito positivo, contatta la nostra associazione compilando il nostro form di assistenza gratuita presente sul sito bastabollette.it

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Questa procedura ti tutela appieno dagli aumenti. In che modo? Grazie alla delibera 664/06/CONS, nella quale viene specificato che in caso di reclamo formale, sono sospesi tutti i pagamenti oggetto del reclamo fino alla definizione della controversia.

Ricordiamo, comunque, che la procedura è soggetta alla pronuncia di tre Autorità (Corecom ed eventualmente Agcom e Antitrust), per cui potrebbe accadere che gli aumenti vengano considerati legittimi, e l’utente potrebbe essere obbligato in tal caso a corrisponderli. L’utente che decida di seguire la procedura descritta sopra, dunque agisce in completa autonomia e assumendosene ogni responsabilità e rischio. Sebbene le informazioni riportate in quest’articolo siano corrette, infatti, l’associazione non può assumersi alcuna responsabilità per l’utilizzo che se ne farà.

Se hai bisogno di chiarimenti sull’utilizzo della procedura descritta sopra, puoi richiedere la nostra Assistenza Gratuita tramite il form che trovi sulla Home Page, oppure inviando una mail ad aiuto@bastabollette.it. Se preferisci, puoi lasciare un commento alla fine di questo articolo o raggiungerci sulla nostra Pagina Facebook.