ore insegnante di sostegno

Ore per l’Insegnante di Sostegno: Quante sono le Ore Previste dalla Legge?

Gli alunni portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, e handicap lieve ex art 3, comma 1 l . n 104/1992 hanno diritto ad avere un insegnante di sostegno, e un assistente della comunicazione per le ore previste dal PEI (piano educativo individualizzato).

Cosa succede se le ore per l’insegnante di sostegno non sono quelle previste dal PEI?

Prima di illustrarti cosa accade nel caso le ore del PEI non vengano rispettate, ti invito a compilare il modulo presente in fondo a questo articolo, con il quale potrai richiedere la nostra consulenza gratuita nel caso tu abbia bisogno di assistenza gratuita in merito. Clicca qui per andarci subito.

Le ore settimanali previste dal piano non possono essere ridimensionate dal Dirigente Scolastico per meri motivi economici. La riduzione del numero di ore di sostegno indicato nel PEI , infatti, costituisce una discriminazione ai danni degli alunni con disabilità, ai sensi della Legge 67/06 

Il fondamento giuridico del diritto a ottenere tutte le ore dell’insegnante di sostegno previste dal PEI.

In seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10 i tribunali si sono sempre più espressi a favore dei genitori ricorrenti affermando con forza il diritto costituzionale all’istruzione dei bambini e dei ragazzi con disabilità. 

Altre recenti sentenze, sono state pronunciare a Napoli e a Palermo ed hanno riconosciuto la lesione del diritto all’istruzione e all’inclusione operata dal Miur nei confronti di diversi alunni con disabilità. Hanno quindi ordinato di assicurare il numero di ore settimanali di insegnante di sostegno previste dal PEI. 

Una recente sentenza che ci pare molto interessante è quella che è stata pronunciata presso il tribunale amministrativo di Catania. In questo caso, infatti, in diritto ad avere il numero di ore di sostegno previste dal PEI è stato riconosciuto ad alunni che non si trovano in situazione di gravità. La sentenza, pubblicata a inizio gennaio, ha carattere innovativo, perché sancisce anche per gli alunni con disabilità non grave il diritto ad avere il numero delle ore di sostegno adeguate.

E’ molto importante, pertanto, che le ore necessarie vengano indicate in maniera chiara e corretta nel PEI, anche perché, in caso di contenzioso, sarà proprio tale indicazione il punto di riferimento essenziale che potrà portare all’assegnazione delle risorse necessarie.

Qual è la procedura per chiedere il numero di ore per l’insegnante di sostegno previste dal PEI?

La richiesta del numero di ore di sostegno viene formalizzata all’interno del PEI da parte del gruppo di lavoro generalmente denominato GLHO. Il dirigente scolastico trasmette quindi le richieste che giungono dai GLHO di tutta la scuola all’Ufficio Scolastico di riferimento, tenendo conto, naturalmente, dei docenti di sostegno già in servizio presso la scuola richiedente. L’Ufficio Scolastico deve quindi attribuire ai singoli Istituti un numero di insegnanti di sostegno sufficiente a coprire tutte le ore che sono state richieste dalla scuola.

Quando le risorse giungono a scuola, il dirigente scolastico deve attribuire a ciascun alunno con disabilità il numero di ore di sostegno corrispondente a quello richiesto dal relativo GHLO.

Purtroppo questo non sempre accade, in quanto le ore che vengono assegnate dagli Uffici Scolastici sono spesso inferiori a quelle richieste. In questi casi i dirigenti scolastici devono quindi assegnare alle classi un numero di ore di sostegno inferiore a quello richiesto nei PEI.

Non è raro che, per tutelare i bambini ed i ragazzi con gravità ed anche a seguito degli effetti della sentenza 80/10, che ne tutela con forza i diritti, venga ad essi assegnato un numero di ore più consistente. In tal modo, però, ad essere particolarmente penalizzati sono gli alunni che non si trovano in situazione di gravità, ai quali non di rado viene assegnato un numero di ore abbastanza irrisorio.

La recente sentenza di Catania riveste particolare importanza anche per questa ragione, poiché afferma i diritti anche degli alunni con disabilità medio-lieve.

La giurisprudenza che riconosce il diritto per le ore dell’insegnante di sostegno, e il risarcimento

In tale senso, si citano alcune sentenze significative.

Proponendo ricorso, molti genitori hanno ottenuto per i propri figli non solo il numero di ore di sostegno adeguato, ma anche un risarcimento per ogni mese in cui l’alunno ne è stato privato. E’ il caso recente, ad esempio, del tribunale di Sciacca (Ag), dove il giudice ha previsto un risarcimento alla famiglia ricorrente di mille euro al mese per ogni mese in cui è mancato l’insegnante di sostegno per il numero di ore necessario.

La Corte d’appello di Caltanissetta ha emesso, in data 6 giugno 2022, la sentenza N. 185/2022, attraverso la quale viene confermata la natura discriminatoria della decurtazione delle ore di sostegno indicate nei PEI, condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma di 9.000 euro a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali subìti dall’alunno con disabilità.


Altra sentenza importante è la numero 6438 del 2018, emessa dal T.A.R. Napoli Sez. IV e pubblicata in data 05.11.2018, con la quale la ricorrente, esercente la potestà sul minore, ha impugnato il provvedimento, emesso da una scuola, con il quale era stato assegnato alla predetta minore (portatrice di handicap), nell’anno scolastico 2018/2019, l’insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (14) ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetta.

La parte ha chiesto, in particolare, l’accertamento del diritto ad ottenere, dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione dell’insegnante di sostegno per un monte ore adeguato alla patologia.

“L’attribuzione al minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un limitato numero delle ore di sostegno, in mancanza del documento tecnico che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del PEI per l’anno scolastico in corso (o documento analogo di pari funzione) ed alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile dell’insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate dall’Amministrazione in relazione alla gravità della patologia riportata.

Va riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione che verranno determinati nel Programma Educativo Individuale (o documento analogo) coerentemente con i contenuti dello stesso, e che l’Amministrazione scolastica è condannata a redigere …L’Amministrazione darà esecuzione alla predetta sentenza entro giorni quindici dalla notificazione o comunicazione… In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, e con facoltà di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della redazione del PEI). Il Commissario, entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso agli adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza”.


Da ultimo, si segnala che la stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 80/2010, ha affermato come “ragioni di possibili oneri, a carico della finanza pubblica, non possano ostacolare il riconoscimento del diritto alle ore di sostegno per gli alunni/studenti diversamente abili”.

Quante sono in generale le ore insegnante di sostengo riconosciute

Le ore si devono quantificare tenendo conto della scuola frequentata, e quindi corrispondono a 25 ore settimanali se si tratti della scuola dell’infanzia, a 22 ore settimanali se si tratti della scuola primaria e a 18 ore settimanali se si tratti della scuola secondaria, sia essa di primo o di secondo grado.

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