Delibera Agcom: il ritardo nel trasloco non sempre è imputabile a Fastweb
Come vi abbiamo anticipato nei post precedenti, il trasloco della linea telefonica (in questo post, quattro semplici mosse su come tutelarsi in caso di ritardo) è solo apparentemente un’operazione semplice.
Sono numerosi i casi in cui gli utenti devono far fronte a una serie di costi e disservizi che spesso sfociano in pesanti perdite in termini di denaro, soprattutto quando si tratta di utenze legate ad attività commerciali o aziende di vario genere.
L’Agcom, acronimo di Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, si occupa di assicurare la corretta competizione degli operatori e, allo stesso tempo, di tutelare la libertà di consumo degli utenti. Il Garante (come spesso è definita l’Agcom) delibera spesso a seguito di un’udienza di definizione conclusa con un mancato accordo, tenutasi presso il Corecom di competenza per l’utente che presenta richiesta di trasloco.
I Corecom, come sovente abbiamo ribadito nei nostri post, rappresentano una grande risorsa per la tutela dei consumatori e presso di essi l’utente deve rivolgersi per fare ricorso e risolvere la controversia con il proprio gestore telefonico (in questo post, un caso di ritardo nel trasloco Fastweb gestito da Bastabollette).
Esistono casi in cui l’utente non riesce a trovare giustizia, non perché la normativa di settore non sia in grado di tutelarlo, ma perché l’utente stesso ha difficoltà a inquadrare correttamente la sua fattispecie, anche a causa della tecnicità della materia (in questo post, un caso molto complesso di un utente che ha richiesto trasloco con registrazione vocale).
È il caso della delibera Agcom n. 56/12/CIR, con la quale l’Autorità ha dato ragione ragione a Fastweb. Dopo una richiesta di trasloco ricevuta il 14 ottobre 2008, la Società di Telecomunicazioni è riuscita a provare che l’impedimento nell’allaccio della nuova linea e il conseguente ritardo nel trasloco Fastweb è stato causato da un problema legato al sovraccarico delle risorse di rete, informandone tempestivamente l’utente.
L’azienda che ha presentato richiesta di trasloco Fastweb (in questo post, il caso di un cliente che ha fatto richiesta di trasloco tramite registrazione vocale) è stata informata dell’impossibilità di effettuare il trasferimento della linea già il 6 novembre, quindi ancora prima della scadenza dei 30 giorni previsti dalle Condizioni Generali di Contratto. L’operatore ha inoltre prodotto delle schermate in cui è riuscito a provare la reale impossibilità tecnica, non imputabile alla sua volontà. Alla luce di questi fatti, il Garante non ha potuto accogliere le richieste dell’azienda che ha richiesto il trasloco, la quale chiedeva l’intero storno delle fatture emesse durante il periodo di inadempimento del servizio.
Fastweb non fornisce comunicazioni adeguate: arriva la sanzione del Corecom
Un caso affine a quello appena presentato, è quello gestito dal Corecom Lazio. Ancora una fattispecie di ritardo nel trasloco Fastweb, giunta fino all’udienza di definizione. Il tutto ha avuto inizio il 22 febbraio 2011, quando l’utente ha deciso di chiedere il trasloco della linea fissa (il contratto stipulato con Fastweb prevedeva anche un numero mobile).
Dal momento che Fastweb non ha risposto entro i 30 giorni previsti dalle Condizioni Generali di Contratto, l’utente ha disposto una nuova richiesta in data 26 marzo 2011 (in questo post, una guida completa al trasloco con costi e tempi di lavorazione). Nonostante i numerosi solleciti, il trasloco non è mai stato effettuato, nemmeno dopo l’adozione di un provvedimento temporaneo da parte del Corecom.
In questo caso, pur sussistendo l’impossibilità a effettuare il trasloco per motivi tecnici, il Corecom ha dato ragione all’utente. Fastweb ha escluso ogni responsabilità propria, portando prova di aver ricevuto da Telecom notifica di impossibilità di esecuzione per “Tubazione di accesso ostruita o inidonea”, mentre la seconda venne respinta per rifiuto dell’utente.
Le prove sembrano essere tutte a favore di Fastweb. In realtà, la Società non solo non ha dato comunicazione delle notifiche ricevute da Telecom, ma ha inoltrato richiesta di trasloco all’operatore proprietario dell’infrastruttura (in questo caso, Telecom Italia) la prima volta il 30 marzo (la scadenza era fissata per il 24 marzo) e la seconda il 7 giugno, molto oltre la data prevista del 26 aprile (in questo post, spieghiamo come agire in caso di ritardo nel trasloco).
In quest’occasione il Corecom ha deliberato in sfavore di Fastweb, dando ragione al cliente. Come avrete potuto notare, due situazioni apparentemente identiche possono portare a risultati opposti. Per questo, è importante che a valutare il caso e assistere il cliente sia un esperto (in questo post, un caso gestito con successo dalla nostra associazione).
Se anche tu hai subito un ritardo nel trasloco e hai bisogno di assistenza, puoi rivolgerti gratuitamente a Bastabollette compilando il modulo in alto a destra presente su questa pagina oppure inviando una mail a aiuto@bastabollette.it.